Notifica del ricorso per la declaratoria di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese e successiva fase di reclamo

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Corte d’Appello di Napoli, sez. V, 9 marzo 2021, Pres. Celentano, Rel. Candia La Corte d’Appello di Napoli, incidenter tantum, ribadisce che per la dichiarazione di fallimento di società cancellata dal Registro delle Imprese non è necessaria la notifica del ricorso introduttivo.


Stesso principio per la fase di reclamo ex art. 22 L.F..
La Corte ritiene non dovuta la notifica del ricorso per la declaratoria di fallimento alla società cancellata, reputando che non ci sia bisogno di ricorrere alla fictio iuris sottesa al disposto dell’art. 10 L. Fall., considerando che ad un soggetto estinto non vada eseguita alcuna notifica, come prevede l’art. 11 L. Fall. per il caso analogo dell’imprenditore defunto, in relazione al quale la Corte di Cassazione non dubita che non debba sentito l’erede (cfr. tra le tante Cass. 7181/2013).
L’orientamento si discosta da quello di legittimità, che in caso di società cancellata, sanziona con la declaratoria di improcedibilità la mancata notifica del ricorso all’ex liquidatore della società, in quanto operante la fictio iuris, per cui la legittimazione al contradditorio compete a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della estinzione della società.

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