Stesso principio per la fase di reclamo ex art. 22 L.F..
La Corte ritiene non dovuta la notifica del ricorso per la declaratoria di fallimento alla società cancellata, reputando che non ci sia bisogno di ricorrere alla fictio iuris sottesa al disposto dell’art. 10 L. Fall., considerando che ad un soggetto estinto non vada eseguita alcuna notifica, come prevede l’art. 11 L. Fall. per il caso analogo dell’imprenditore defunto, in relazione al quale la Corte di Cassazione non dubita che non debba sentito l’erede (cfr. tra le tante Cass. 7181/2013).
L’orientamento si discosta da quello di legittimità, che in caso di società cancellata, sanziona con la declaratoria di improcedibilità la mancata notifica del ricorso all’ex liquidatore della società, in quanto operante la fictio iuris, per cui la legittimazione al contradditorio compete a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della estinzione della società.