Gli interventi agevolati alle Imprese godono di un privilegio legale

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La Corte di Cassazione Civile , con le recenti Sentenze n. 30739/2019 del 26.11.2019 e n. 6508/2020 del 9.03.2020 e n. 23137/20 del 22.10.2020, consolida il suo orientamento in tema di grado privilegiato del credito concesso alle Imprese, sia nelle forme di “finanziamento agevolato”, nelle forme di “concessione di garanzia in forza di legge”, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 123/98.

Il privilegio spetta ai soggetti agevolanti in tutti i casi di restituzione del credito, ivi compresa l’ipotesi di inadempimento contrattuale della società beneficiaria e nessuna preclusione deriva dall’istituto della surroga che non prevede la degradazione del credito privilegiato per il quale opera.

La fonte del privilegio è nella Legge, che lo riconosce in ragione del sostegno in forma agevolata alle attività produttive e pertanto indipendentemente dalla forma dell’intervento (finanziamento agevolato o concessione di garanzia) concesso alle Imprese Beneficiarie.

Il credito di restituzione derivante da interventi agevolati di sostegno alle Imprese deve essere soddisfatto in via prioritaria nell’ambito delle procedure concorsuali dovendo essere posposto solamente al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’art. 2751 bis c.c. (cfr. art. 2777, ultimo comma c.c.)

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